Tribunale Milano respinge autocertificazione di Conte. Dichiarò il falso, gup lo assolve: “Non esiste norma giuridica”

25 Marzo 2021
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 Il giovane finito a processo, come chiunque altro sottoposto a controlli di questo genere con autodichiarazioni, non puo’ trovarsi “di fronte all’alternativa di scegliere tra riferire il falso, al fine di non subire conseguenze”, ma poi venendo comunque “assoggettato a sanzione penale” per falso ideologico del privato in atto pubblico, oppure “riferire il vero nella consapevolezza di poter essere sottoposto a indagini” per il reato di “inosservanza dei provvedimenti dell’autorita’”, come accadeva in quel periodo di lockdown. La sanzione divenne poi amministrativa, ossia una multa. Lo scrive il giudice di Milano che ha assolto un giovane che era accusato di aver mentito in un’autocertificazione durante un controllo nel marzo 2020 in piena prima ondata Covid.

Questa “alternativa” di scelta tra il vero e il falso, chiarisce ancora il gup, “contrasta con il diritto di difesa” della persona. Altrimenti, si legge ancora, si dovrebbe sostenere che “il privato sia obbligato a ‘dire il vero'” nell’autodichiarazione “pur sapendo che cio’ potrebbe comportare la sua sottoposizione a indagini” per un reato penale o, come in questi casi ora, a “sanzioni amministrative pecuniarie”.

Tra l’altro, il gup fa notare anche come nei casi delle autocertificazioni per l’emergenza Covid “il controllo successivo sulla veridicita’ di quanto dichiarato dai privati e’ solo eventuale e non necessario da parte della pubblica amministrazione” e, dunque, tanti presunti atti falsi possono rimanere privi di sanzioni. Nel caso specifico, la difesa del giovane aveva impugnato il decreto penale di condanna per falso emesso dalla Procura e cosi’ si e’ arrivati a processo in abbreviato davanti al gup. Processo nel quale lo stesso pm di udienza ha chiesto l’assoluzione. Tesi accolta dal giudice.

Nel motivare l’assoluzione il giudice ha ravvisato che “appare evidente” come “non sussista alcun obbligo giuridico per il privato che si trovi sottoposto a controllo” come quelli sugli spostamenti durante il periodo emergenza Covid, “di ‘dire la verita” sui fatti oggetto dell’auto-dichiarazione sottoscritta proprio perche’ non e’ rinvenibile nel sistema una norma giuridica” sul punto. Inoltre per il gup Del Corvo “un simile obbligo di riferire la verita’ non e’ previsto da alcuna norma di legge e una sua ipotetica configurazione si porrebbe in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo.

Una difesa a prova di codice e una vittoria che sta facendo il giro d’Italia. Maria Erika Chiusolo, l’avvocato che ha difeso il ragazzo di 24 anni di Bollate finito a processo a Milano per non aver dichiarato il vero nell’autocertificazione legata ai provvedimenti per arrestare la pandemia da Covid e poi assolto, spiega cosa è successo in realtà e come ha fatto a evitare la condanna penale con gli oltre 2000 euro da pagare che si è visto recapitare il giovane. ”Il ragazzo -dice all’Adnkronos- è arrivato con una difesa d’ufficio dicendomi che lui, quel giorno era in realtà veramente al lavoro. Abbiamo aspettato come sarebbe andato il procedimento ed è arrivato il decreto di condanna penale. 2250 euro da pagare e 15 giorni di tempo per fare opposizione. Cosa che abbiamo fatto chiedendo il rito abbreviato subordinato al fatto che lui era effettivamente al lavoro”. Perchè l’avvocato ha iniziato a chiedere documenti a fare i controlli, così come avevano fatto prima di lei gli agenti.

”Probabilmente -spiega- c’e’ stato un problema di chi ha verificato, forse un errore. Il ragazzo era un tirocinante in catena di negozi; io mi sono fatta dare tutti i documenti, ed era facilmente dimostrabile che era andato al lavoro. C’era perfino un responsabile della catena pronto a venire a testimoniare”. Ma non ce n’è stato bisogno. ”Il problema sì è risolto subito. Effettivamente nel nostro ordinamento non c’e alcuna norma che prevede di essere puniti per certificazioni non veritiere e questo ha anche sostenuto il pm e anche lui ha chiesto l’assoluzione”. Spiega l’avvocato, che ”teoricamente queste autocertificazioni non sono in realtà degli atti destinati a provare la verità dei fatti e quindi non può esserci applicazione del reato di falsità e quindi non si può essere puniti penalmente”.

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