Escono con autocertificazione falsa: per tribunale non è reato. Documento è contro stato di diritto

11 Marzo 2021
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Il giudice di Reggio Emilia Dario De Luca ha annullato le sanzioni comminate a due persone che erano uscite con false autocertificazioni, necessarie nel periodo del lockdown come predisposto dal Dpcm dell’8 marzo 2020. La decisione è stata pubblicata dal sito Cassazione.net. Per il giudice, in forza ai Dpcm emessi dal governo, “ciascun imputato è stato costretto a sottoscrivere un’autocerticazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima”.

Le due imputate il 13 marzo di un anno fa erano usciti di casa con autocerificazioni false. Una delle due “compilando atto formale di autocertificazione per dare contezza del loro essere al di fuori dell’abitazione in contrasto con l’obbligo imposto dal Dpcm dell’8 marzo 2020, attestavano falsamente ai Carabinieri di Correggio: G. M. di essere andata a sottoporsi ad esami clinici; C. D. di averla accompagnata”, si legge nel testo visionato da LaPresse.

Per il giudice, il Dpcm deve considerarsi illegittimo “per violazione dell’art. 13 Costituzione che dice che la libertà personale è inviolabile. Il giudice ritiene che il Dpcm “stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio” e non in altri casi. Il Dpcm, inoltre, fa notare il giudice è “un atto amministrativo” e “il Giudice ordinario non deve rimettere la questione dì legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione della legge (Costitizionale)”. Il Dpcm, inoltre, per il giudice contrasata anche con l’articolo 16 della Costituzione che sancisce la libertà di movimento.


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