Macron e Draghi. Il Trattato del Quirinale deve davvero passare dalle Camere per l’autorizzazione alla ratifica?

19 Novembre 2021
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di Luigi Basso – Alcune agenzie di stampa estere hanno dato la notizia che giovedì prossimo il Presidente Macron si recherà a Roma per la stipula di un Accordo Internazionale con l’Italia, il cosiddetto Trattato del Quirinale.
Non è ben chiaro chi firmerà il Trattato o Accordo per la parte italiana, pare il Premier Draghi.


La questione in Italia è poco dibattuta un po’ per la classica neghittosità italiana quando si parla di cosa pubblica (salvo poi dolersi e latrare a giochi fatti), un po’ perché si dà per scontato che il Trattato o Accordo dovrà comunque passare dalle Camere allo scopo di autorizzare il Presidente della Repubblica alla ratifica e, quindi, perché occuparsi ora di tale materia?
Tuttavia la necessità della procedura di ratifica nel caso presente non è affatto scontata, anzi, vieppiù considerando che i contenuti dell’Accordo sono assolutamente sconosciuti (il che rimanda alla memoria i bei tempi del Medioevo, allorquando i Sovrani stipulavano Intese senza che i sudditi sapessero alcunché), è lecito sollevare qualche dubbio giuridico in proposito.


In primo luogo la Costituzione Italiana, all’articolo 80, stabilisce che le Camere autorizzino il Presidente della Repubblica a ratificare un Trattato Internazionale solo quando questo abbia natura politica o riguardi arbitrati, regolamenti giudiziari, variazioni del territorio o oneri finanziari o modifiche di leggi: negli altri casi, dunque, la ratifica non è costituzionalmente necessaria.
Poiché non si conoscono i contenuti precisi dell’Intesa, non si può affermare che il testo che sarà sottoscritto il 25 novembre dovrà necessariamente passare alle Camere.


In secondo luogo, la prassi del diritto internazionale ha ampiamente dimostrato che le intese tra Stati che rientrino negli Accordi in forma semplificata, sono sottratte alla necessaria ratifica presidenziale: anche in questo caso nulla è stato comunicato dalle competenti Autorità.


In terzo luogo, la Convenzione di Vienna sui Trattati Internazionali prevede che i soggetti “qualificati” individuati dall’articolo 7 (Capo dello Stato, del Governo o Ministro degli Esteri) sono considerati agli effetti della Convenzione Rappresentanti dello Stato al quale appartengono e non debbono presentare i “pieni poteri”; tali soggetti esprimono il consenso dello Stato che rappresentano.


Bene, il successivo articolo 46 della Convenzione di Vienna stabilisce che lo Stato contraente potrà denunziare il Trattato, invocando la mancata osservanza delle proprie procedure interne, solo allorquando la suddetta violazione sia “manifesta” e riguardi “una norma di importanza fondamentale del diritto interno”.
In conclusione, senza conoscere il testo del cosiddetto Trattato del Quirinale, non ha molto senso affermare che il testo dovrà passare sicuramente dal Parlamento per l’autorizzazione alla ratifica.

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