Nuova ordinanza di Zaia. Non sono toccati i locali. Linee guida per gli impianti sportivi: occupati al 15%

17 Ottobre 2020
Lettura 3 min

Il governastore Luca Zaia, ha firmato oggi l’ordinanza n. 141, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Ulteriori disposizioni”.

In un comunicato si spiega che il provvedimento contiene l’allegato 1 “Linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive”. Nel documento si afferma che “al fine di garantire le misure di distanziamento interpersonale e permettere la gestione delle presenze nei limiti consentiti, l’impianto può essere suddiviso in blocchi funzionali: ciascun blocco può essere occupato per il 15% della sua capienza massima e comunque nel rispetto del limite di 1.000 spettatori all’aperto e di 700 spettatori al chiuso. Il blocco funzionale è definito come una tribuna (o una parte di tribuna) di posti a sedere che abbia un accesso/uscita totalmente separato ed indipendente e che possa usufruire in via esclusiva dei servizi accessori quali ad esempio guardaroba e servizi igienici”.

Di seguito le disposizioni del provvedimento.

E’ autorizzato lo svolgimento delle attivita’ di seguito indicate nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 9 del Dpcm 13.10.2020, fatto salvo quanto di seguito precisato: ristorazione; attivita’ turistiche (stabilimenti balneari e spiagge); attivita’ ricettive; servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori); commercio al dettaglio; commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti); uffici aperti al pubblico; piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, archivi e biblioteche; attivita’ fisica all’aperto; noleggio veicoli e altre attrezzature; informatori scientifici del farmaco; aree giochi per bambini; circoli culturali e ricreativi; formazione professionale; Mod. B – copia Opgr n. 141 del 17 ottobre 2020 ; cinema e spettacoli dal vivo; parchi tematici e di divertimento; sagre e fiere locali; strutture termali e centri benessere; professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche; congressi e grandi eventi fieristici; sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi al chiuso si svolgono, nel rispetto della scheda “Cinema e spettacoli dal vivo” delle suddette linee guida di cui all’allegato 9 del Dpcm 13 ottobre 2020, alla presenza di spettatori nel limite massimo consentito dalla dimensione dello spazio stesso, in modo tale che sia assicurato il distanziamento interpersonale degli spettatori di almeno un metro in ogni direzione e purche’ sia possibile la collocazione degli stessi su posti a sedere preassegnati e tracciabili, con esclusione della presenza in piedi, e comunque non oltre il tetto massimo di 700 spettatori. Resta confermato il limite di 1000 spettatori e le relative condizioni di svolgimento stabilito dal Dpcm 13 ottobre 2020 per gli spettacoli all’aperto. 

Gli eventi e le competizioni di qualsiasi livello riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), escluse le gare e attivita’ degli sport di contatto vietate in base all’art. 1, comma 6, lett. g), Dpcm 13.10.2020 e del decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, si svolgono alla presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento dell’impianto sportivo del 15% rispetto alla capienza totale autorizzata e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto, e, per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, nei limiti del 15% della capienza dell’impianto autorizzata e in ogni caso non oltre il numero massimo di 700 spettatori distanziati per almeno un metro in ogni direzione, fatta salva l’osservanza delle linee guida di cui all’allegato 1. La presenza di spettatori e’ subordinata alla possibilita’ di collocare gli stessi su posti a sedere preassegnati e tracciabili, con esclusione della presenza in piedi. Le disposizioni relative agli spettacoli e agli eventi sportivi hanno efficacia fino al 2 novembre 2020. 

Il rientro a scuola di alunni o operatori a seguito di assenza per malattia avviene nel rispetto della circolare ministeriale del Ministero della Salute n. 30847 del 24.9.2020 nonche’ delle eventuali disposizioni della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria che siano pubblicate sul sito della Regione del Veneto e che prevalgono su disposizioni diverse statali. Le Aziende Ulss mettono a disposizione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta i test antigenici rapidi per il tramite delle Aziende Mod. B – copia Opgr n. 141 del 17 ottobre 2020, secondo indicazioni definite a livello aziendale sulle modalita’ di ritiro/consegna; le Aziende ULSS garantiscono una disponibilita’ iniziale di 50 test antigenici rapidi per ogni Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, riaggiornando le disponibilita’ successive in relazione al numero di assistiti in carico ed all’evoluzione del quadro epidemiologico; i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta potranno utilizzare a loro discrezione i test in questione, durante l’attivita’ ambulatoriale o domiciliare, a favore della popolazione assistita; sara’ cura dell’Azienda ULSS informare adeguatamente la popolazione rispetto ai Medici curanti che offrono il servizio.

 Le Aziende Ulss mettono a disposizione delle sedi di Continuita’ Assistenziale i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo, per l’utilizzo a discrezione del Medico di Continuita’ Assistenziale; In caso di esito positivo, questo va confermato con il test di biologia molecolare. In caso di conferma, il Medico curante comunica l’esito al paziente ed informa l’interessato della necessita’ di rispettare la misura dell’isolamento domiciliare fiduciario. Il Medico registra conseguentemente l’esito positivo nel sistema informativo, ne da’ comunicazione al Servizio Igiene e Sanita’ Pubblica per il tampone di conferma e per i provvedimenti conseguenti; Si applicano le disposizioni del documento “Test di laboratorio per SARS-CoV2 e loro uso in Sanita’ Pubblica” che ridefinisce l’utilizzo dei test diagnostici (tampone molecolare/rapido) in riferimento ai differenti gruppi target di popolazione. Accesso alle residenze socio-sanitarie assistenziali: l’accesso da parte di visitatori e’ ammesso nel rispetto delle disposizioni della direzione di ciascuna struttura e previa sottoposizione del visitatore a test periodico. La Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, potra’ adottare circolari applicative.

 Le disposizioni potranno essere modificate e revocate integralmente a fronte di mutamenti epidemiologici e normativi. Sono fatti salvi i comportamenti conformi alle previsioni della presente ordinanza e successivi alla scadenza delle precedenti ordinanze regionali. Il distanziamento interpersonale non e’ obbligatorio tra persone che vivono nella stessa unita’ abitativa, nonche’ tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili. 

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