Sanzioni dimezzate, dall’attuale 240% al 120%; introduzione del principio di proporzionalità rispetto al tipo di omissione o illecito commesso dal contribuente, con l’introduzione di un parametro di riferimento fissato al 70%. Arriva un nuovo tassello della riforma fiscale, con il decreto legislativo di ‘Revisione del sistema sanzionatorio tributario’, che domani dovrebbe essere all’esame del Cdm per la via libera definitiva. Il provvedimento, che scatterà dal primo settembre, impegna il Governo a osservare una serie di princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.
L’obiettivo principale del disegno di riforma è quello di razionalizzare il sistema sanzionatorio, rendendolo più equo e proporzionato, e di adeguarlo a quello degli altri Paesi europei, anche al fine di attrarre capitali e imprese estere. Inoltre si punta ad una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di ‘bis in idem’. Inoltre è prevista una revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario. L’intento è quello di adeguare i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti, al fine di poter beneficiare della non punibilità o delle attenuanti tendendo conto dell’effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all’esercizio dell’azione penale. Il provvedimento introduce anche una distinzione più rigorosa, di natura anche sanzionatoria, tra le compensazioni indebite di crediti di imposta non spettanti e le compensazioni indebite di crediti di imposta inesistenti. Per quanto riguarda i principi da adottare per le sole sanzioni penali, vengono individuati due criteri direttivi. Il primo è di dare specifico rilievo all’eventuale sopraggiunta impossibilità, per il contribuente, di fare fronte al pagamento del tributo, per motivi a lui non imputabili.
Il secondo criterio direttivo è di dare specifico rilievo in sede penale alle definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziale circa la valutazione della rilevanza del fatto ai fini penali. Per quanto riguarda le compensazioni, vengono stabilite le condizioni e le modalità di compensazione, da parte di soggetti che crediti hanno maturati nei confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali,con le sanzioni e gli interessi per omessi versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati. In sostanza i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con le somme dovute a titolo di penalità e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarità. In tale ottica, sono state parzialmente riviste le sanzioni amministrative. Nel caso di sanzioni applicate in modo proporzionale è stata, inoltre, eliminata la possibilità per gli uffici dell’amministrazione finanziaria di applicare la sanzione base da un minimo a un massimo. È stata comunque rispettata una gradualità delle sanzioni, sulla base della gravità o delle circostanze connesse alla violazione, applicando aumenti o riduzioni della sanzione base. Per le sanzioni in misura fissa è stata, invece, mantenuta la possibilità di applicare le sanzioni da un minimo a un massimo.