“In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, qualora un automobilista abbia dimostrato l’inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un’autostrada di un animale con cui non era stato possibile evitare la collisione, al fine di vincere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. la società di gestione autostradale è chiamata a fornire la dimostrazione positiva che la presenza dell’animale fosse stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa custodita, «non potendosi tale nesso ritenere escluso dalla mera presenza di una rete di recinzione, ancorché integra, in corrispondenza del tratto autostradale interessato dall’incidente“. Lo fa sapere il Coodacons Lombardia, in merito alla decisione del Giudice di Pace di Milano, Sentenza del 29/03/2022, n. 201.
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