di Michele Campini – Con quello che sta accadendo oggi, in Italia, pandemia da coronavirus, ma anche in altri Paesi,quali sono i rapporti giuridici che possono venir meno, in particolare, lo stato di necessità e la forza maggiore, derivanti appunto dalla pandemia, possono far cadere tutti i contratti.
Infatti l’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, con la declaratoria che il “coronavirus è pandemia”, ha determinato delle conseguenze legali. La forza maggiore, determinata così ha delle conseguenze,derivanti ed indicate nelle norme del codice civile e penale dove è citata.Gli esempi di scuola relativi alla forza maggiore, sono eventi ritenuti, a torto, difficilmente verificabili in concreto e nella vita di tutti i giorni, ad esempio un terremoto devastante, la guerra, un asteroide,una rivoluzione.
Invece, come oramai purtroppo è noto a tutto il Mondo, la forza maggiore è arrivata, la pandemia da coronavirus è il tipico caso di forza maggiore. La forza maggiore, nel nostro Ordinamento, è un evento tale da non potervi resistere, in particolare determina le persone a compiere atti in modo inevitabile e necessario, divenendo causa di esonero della responsabilità o di risoluzione del contratto od altri effetti, che vanno dalla restituzione di somme pagate, a licenziamenti, cambiamenti nell’ambito dell’affitto, contratti preliminari, ecc ecc,in buona sostanza, tutti i contratti vengono meno o si riducono negli effetti, possono interrompersi con una semplice richiesta.
La pandemia da coronavirus è il tipico caso di forza maggiore che giustifica il mancato o diminuito adempimento. Nell’Ordinamento italiano gli articoli di riferimento alla forza maggiore, con effetti derivanti dalla pandemia, sono l’art. 1218 Codice civile, responsabilità del debitore, chi deve eseguire una prestazione o un pagamento non è responsabile in caso di inadempimento o di ritardo. Né deve pagare il risarcimento, se ciò è dovuto a causa a lui non imputabile, appunto la forza maggiore.
L’art 1785 c.c. limiti della responsabilità dell’albergatore, appunto la forza maggiore. L’art 650 Codice di procedura civile – opposizione tardiva ad un decreto ingiuntivo, possibile per forza maggiore. Art 663 c.p.c. mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato, sempre per forza maggiore. Art 45 Codice penale, caso fortuito e forza maggiore in materia di reati.
Appare evidente, che anche alcuni dei recenti Provvedimenti governativi e/o regionali, siano anche stati adottati sulla scorta interpretativa, degli effetti giuridici che si determinano, con la pandemia da Coronavirus.
Avv Michele Campini
Con Studio in Milano (IT) e Lugano (CH)
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