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La Cina deve pagare i danni, ma anche chi tace e acconsente

di Luigi Basso – La cronologia dei fatti accaduti dal 7 dicembre in avanti rende chiarissime le evidenti responsabilità omissive delle Autorità Cinesi.

L’8 dicembre 2019 era registrato ufficialmente il primo caso di malattia polmonare misteriosa a Wuhan e nel giro di una settimana il numero di ricoverati era ufficialmente salito a una decina.

Il 26 dicembre , diverse agenzie di stampa cinesi pubblicavano rapporti sulla scoperta di un nuovo agente patogeno del tipo coronavirus , simile alla SARS

LI Wenliang, un medico in prima linea deceduto ai primi di febbraio 2020, lanciava l’allarme in una chat il 30 dicembre e veniva redarguito dalle Autorità.

La Cina ha aspettato mesi, prima di rivelare dati epidemiologici essenziali per il contenimento della diffusione del virus.

Questi sono dati di fatto e non opinioni, dati facilmente rinvenibili su decine di fonti aperte su internet.

Sul sito del Ministero della Salute è pubblicato il Regolamento Sanitario Internazionale, un Trattato Internazionale tra gli Stati Membri dell’OMS, Organizzazione della quale fa parte la Cina.

La Parte II del Regolamento Sanitario Internazionale pone obblighi di informativa a carico degli Stati Membri per quanto riguarda la comparsa di malattie sul loro territorio, l’art. 6 pone addirittura un vincolo di 24 ore per le notifiche all’OMS: la Cina aveva dunque il dovere giuridico di raccogliere rapidamente informazioni e contribuire ad una comprensione comune di cio’ che costituiva palesemente una minaccia per la salute pubblica almeno dal dicembre 2019.
I regolamenti sanitari giuridicamente vincolanti sono stati adottati dallìAssemblea mondiale della sanità’ nel 1969, e con la revisione del RSI del 2005 era aggiunta anche la SARS.

L’omissione di informazioni giuridicamente dovute sulla base di Trattati Internazionali è un atto illecito.

Tutti gli atti illeciti che cagionano danni sono fonte di responsabilità ed obbligano l’autore a ripararli, in primis tramite forme di risarcimento patrimoniale.

Anche coloro i quali, pur avendone il potere/dovere, omettono di agire per ottenere il risarcimento dei danni, incorrono nella commissione di un fatto illecito mediante omissione.

Anche questi ultimi saranno tenuti a concorrere al risarcimento dei danni patiti.

Photo by Adli Wahid 

Luigi Basso

Luigi Basso - Avvocato civilista

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