di Roberto Paolino – La costituzione austriaca è composta da 152 articoli e si ispira ai principi di democrazia e rappresentatività, il sistema parlamentare è un bicameralismo all’interno di un sistema federale.
In Austria così come in Svizzera viene attribuita molta importanza al referendum del quale la popolazione può servirsi persino per eventuale destituzione del presidente della Repubblica.
In Austria viene considerato elettore attivo colui che ha compiuto 16 anni di età. Il Bundsrat è composto dai rappresentanti delle regioni, il presidente della Repubblica eletto direttamente dal popolo. L’Austria è una repubblica federale democratica il cui territorio viene costituito dai Laender (regioni).
Sono di competenza dei Bundesleander le materie non espressamente deputate alle leggi federali, comunque le regioni hanno competenze di concludere trattati con gli stati confinanti l’Austria.
Il presidente della giunta regionale prima di dare inizio alle suddette trattative ha l’obbligo di comunicarle al governo federale.
Gli organi legislativi sono Nastionalrat con sede a Vienna è sta in carica per 4 anni poi il Bundesrat che rappresenta le regioni i cui componenti vengono eletti in proporzione al numero degli abitanti. Tale assemblea viene eletta dai consigli regionali e la presidenza spetta a rotazione ai Leander secondo ordine alfabetico.
La Nastionalrat e la Bundesrat costituiscono la Bundesversammlung che si riunisce nella sede della Nastionalrat per l’elezione del presidente federale; alla presidenza si alternano il presidente del Nastionarat e del Bundesrat.
Ogni modifica della costituzione federale deve essere sottoposta a referendum popolare che è indetto dal capo dello Stato.
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