REGALO DI NATALE – Lockdown tra regioni. Dal 21 dicembre al 6 gennaio stop agli spostamenti

2 Dicembre 2020
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Nella relazione illustrativa del decreto legge sulle misure anti-Covid sul tavolo del Cdm si spiega che il governo potra’ prendere anche ulteriori misure. Nel testo anticipato da Agi si legge che “Il comma 3 stabilisce che, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possano inoltre prevedere, per l’intero territorio nazionale, specifiche misure tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario”, si legge. 

Ecco la bozza del dl: “In ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica relativa all’emergenza sanitaria che e’ conseguita alla diffusione pandemica del virus COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, in prossimita’ delle festivita’ natalizie, si rende necessario apportare alcune modifiche alla disciplina delle misure volte a contenere e contrastare i predetti rischi sanitari, nell’ambito del territorio nazionale. In primo luogo, al comma 1 si interviene sul termine massimo di durata, che da trenta diventa di cinquanta giorni, delle misure per fronteggiare nel modo piu’ efficace l’emergenza in atto adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33.

Per quanto riguarda le festività natalizie, in considerazione dell’attuale andamento della curva pandemica e al fine di scongiurare una nuova recrudescenza dei contagi, viene previsto al comma 2, nell’ambito del territorio nazionale, il divieto, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 nonche’ del 1 gennaio 2021, anche il divieto di ogni spostamento tra comuni, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 nonche’ del 1 gennaio 2021, anche ubicate in altro comune. Si rappresenta che gli spostamenti da e per l’estero restano estranei all’ambito del presente provvedimento. Il comma 3 stabilisce che, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possano inoltre prevedere, per l’intero territorio nazionale, specifiche misure tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario”.

Infine: “Il decreto-legge in esame interviene sulla disciplina relativa alle misure per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dall’emergenza in atto da COVID-19. In particolare, si modifica il termine massimo di durata delle misure adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33, nonche’ si prevedono, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, limitazioni agli spostamenti in entrata e in uscita, nell’ambito del territorio nazionale, tra i territori di diverse regioni o province autonome e, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020, nonche’ del 1 gennaio 2021, anche tra comuni, fatti salvi gli spostamenti motivati da specifiche esigenze all’uopo individuati. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, salvo alcune eccezioni. Inoltre, si prevede che nel medesimo periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere adottate specifiche misure, tra quelle previste dal decreto-legge n. 19 del 2020, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario. Atteso il carattere ordinamentale delle predette disposizioni, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Photo by Glen Carrie 

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