Morti da vaccino Covid? La dose è immune penalmente da colpe, per legge

6 Giugno 2021
Lettura 1 min

di Luigi Basso – Il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 è stato convertito in legge il 28 maggio scorso e ha introdotto due norme molto problematiche.
L’articolo 3 introduce una vera e propria immunità penale (tecnicamente è una causa di non punibilità) per tutti coloro che moriranno o riporteranno lesioni a causa della vaccinazione anti Covid.
Riportiamo il testo pubblicato in Gazzetta – Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilita’ e’ esclusa quando l’uso del vaccino e’ conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorita’ e alle circolari ((pubblicate nel sito internet istituzionale)) del Ministero della salute relative alle attivita’ di vaccinazione.

L’articolo 3 bis, invece, introduce una vastissima immunità penale per tutti i sanitari che commettono errori colposi durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, emergenza peraltro ancora in corso ininterrottamente dal 31 gennaio 2020.
Il testo in Gazzetta – Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravita’, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonche’ della scarsita’ delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal
personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.

La domanda a questo punto è molto semplice: chi comprerebbe del cibo in un negozio o un’auto da un concessionario o una bibita in un bar se fuori dall’esercizio ci fosse scritto che in caso di decesso causato dal prodotto acquistato l’esercente non verrebbe perseguito penalmente?

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