Il Giudice: “Stato di emergenza è illegittimo. Viene da regimi autoritari come la Cina”. E annulla la sanzione per mancato rispetto norme anti Covid

2 Agosto 2020
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di Stefania Piazzo – Il giudice di pace di Frosinone ha annullato una sanzione comminata durante per il periodo del lockdown per una violazione delle norme anticovid. Ma lasciando tutti a bocca aperta, nelle motivazioni il giudice argomenta, in punta di diritto, che tutto scaturisce dal fatto che la dichiarazione dello stato di emergenza attraverso lo strumento del dpmc, sia illegittima. E’ un atto amministrativo e non può esercitare quel potere di vita e di morte che di fatto sta svolgendo sulla vita degli italiani.

La sentenza è la numero 516/20, nell’udienza del 15 e depositata il 29 luglio scorso dal giudice di pace di Frosinone. In altre parole, per il tribunale un atto illegittimo che limita la libertà di movimento non può dare corso ad alcuna sanzione. E’ illegittima pure quella.

E’ una sentenza, quella del giudice di pace, avv. Emilio Manganiello, che farà discutere e che riapre un fronte politico di enorme portata soprattutto dopo che lo stato di emergenza è stato prolungato sino al 15 ottobre prossimo. Al ricorso del cittadino che respingeva la sanzione presa l’11 aprile scorso, aveva fatto opposizione, ma inutilmente, il prefetto.

Si legge nella sentenza che non esiste in Costituzione la dichiarazione di stato d’emergenza per rischio sanitario. Semmai è possibile dichiarare lo stato di guerra. “La dichiarazione adottata dal Consiglio dei ministri il 31.1.2020 è illegittima, perché emanata in assenza di presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei ministri di dichiarare lo stato di emergenza a rischio sanitario. Pertanto , poiché gli atti amministrativi, compresi quelli dell’alta amministrazione, come lo stato d’emergenza sono soggetti al principio di legalità, la delibera del Cdm frl 31.1.2020 è illegittima perché emessa in assenza dei relativi poteri del Cdm della Repubblica italiana di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria. Da ciò consegue la illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti, come il Dpcm invocato dal verbale qui opposto, con conseguente dovere del giudice di pace, quale giudice ordinario, di dusapplicare la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria e il dpcm attuativo ai sensi dell’articolo 5 della legge . 2248 del 1865”.

Più avanti si legge anche che “nell’ordinamento giuridico italiano, l’ordine di rimanere nella propria abitazione non può essere imposto dal legislatore, ma solo dall’autorità giudiziaria con atto motivato. Del resto – si legge ancora – tali illegittime misure di sanità pubblica sono state recepite dal Dpcm sul modello di quelle adottate in Stati non democratici, come la Cina, che hanno un ordinamento costituzionale autoritario giuridicamente imcompatibile con il nostro ordinamento costituzionale, fondato su garanzie individuali inviolabili, ignote agli ordinamenti autoritari e agli esperti sanitari di quei paesi e del nostro, in quanto non competenti in diritto costituzionale”.

Photo by Pier Francesco Grizi 

Ecco il documento integrale della sentenza.

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