Che volpini! Quell’articolo salva-poltrone sparito dal decreto coronavirus

11 Marzo 2020
Lettura 3 min

E poi arrivava lui. Nella bozza del piano Marshall “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19” pubblicato in Gazzetta Ufficiale, c’era un articolino piccolo piccolo, messo in fondo al provvedimento. Era l’articolo 14 del maxi provvedimento sanitario, articolo che, nel marasma dell’urgenza coronavirus, si preoccupava di salvare non solo la vita dei cittadini ma anche la poltrona a chi avrebbe dovuto lasciare dopo un secondo mandato il proprio ordine professionale. Quanta premura! E così, una manina silenziosa inseriva nel piano Marshall per decreto legge per potenziare tutto il Servizio sanitario nazionale, una norma che poteva decisamente suonare ad personam! Era stato l’allora ministro Lorenzin a fissare in due mandati il limite massimo per ordini e federazioni professionali, per un ricambio ai vertici in ruoli chiave per la salute pubblica. Uno spoil sistem che in un sistema democratico è antidoto a  qualsiasi cascame di interessi corporativi.

Ed ecco com’era l’aiutino previsto in bozza.

14- Continuità del funzionamento delle Federazioni e Ordini professionali. 1. Al fine di assicurare la continuità della collaborazione da parte delle Federazioni e degli Ordini delle professioni sanitarie coinvolte nelle iniziative di contrasto alla diffusione del Covid-19, l’applicazione delle disposizioni relative al limite di mandati consecutivi, di cui agli articoli 2, comma 8, secondo periodo, e 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e s.m., è differita al primo rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali, successivo alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Ai fini del computo del predetto limite non rilevano i mandati svolti prima di tale rinnovo.

E’ chiaro? In deroga a quanto aveva sancito la legge Lorenzin, il virus incollava qualcuno alla poltrona. Lo chiedeva l’emergenza. Serviva a scongiurare la diffusione a domino della malattia. Tra le tante urgenze e il potenziamento di mezzi e persone in prima linea, la preoccupazione di qualche lobbista “legislatore” andava anche ai vertici di chi doveva solo rinviare un congresso. Una premura paterna.

Ma eccoci al presente. Il decreto legge, ora che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, denominato Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”.
(https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20G00030&elenco30giorni=true), nella sua versione definitiva ha fatto sparire il tentativo di rendere immuni i vertici ordinistici al ricambio naturale. Qualche sussulto etico ha avuto la meglio.

Ma cosa dice il provvedimento approvato senza il salva-poltrone?

Prevede un primo capitolo dedicato interamente al “Potenziamento delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale”, con una serie di articoli così definiti:
1-Misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;

2- Misure urgenti per l’accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale

3-Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN”, articolo fondamentale poiché le Regioni possono rideterminare il proprio fabbisogno;

4-Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

5-Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale;

6-Disposizioni urgenti in materia di volontariato;

7-Sorveglianza sanitaria

8 -Unita’ speciali di continuita’ assistenziale. In sostanza, “Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuita’ assistenziale di garantire l’attivita’ assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, presso una sede di continuita’ assistenziale gia’ esistente una unita’ speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero”.

9-Assistenza a persone e alunni con disabilita’

10-Disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia. Da leggere con attenzione, si va fino al 2022… “Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la federazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonche’ la federazione nazionale delle farmacie comunali, adottato, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalita’ con cui si rende disponibile sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, in via sperimentale fino all’anno 2022 mediante la rete delle
farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili, che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l’ossigenoterapia”.

Capitolo 3.

Incentivi per la produzione di dispositivi medici e misure di semplificazione per l’acquisto

11- Misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici

12-Disposizioni per l’acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria. “..e’ autorizzata la spesa di 185 milioni di euro per l’anno 2020”.

Capitolo IV

Altre disposizioni

13-Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario . “Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell’emergenza, le regioni e le province autonome possono rimodulare o sospendere le attivita’ di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria”.

14-Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

15-Sanzioni amministrative

16-Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano

17-Disposizioni finanziarie

18-Entrata in vigore

La bozza prevedeva 25 articoli, con una sforbiciata il testo definitivo si spera non debba attendere tempi biblici per diventare operativo. E l’ipotesi di un commissariamento di fatto delle Regioni che non ce la fanno, resta un’ipotesi… Per ora.

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