Perché il Green Pass di Draghi è illegittimo a Costituzione vigente. Tutte le criticità giuridiche del foglio

21 Luglio 2021
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di Luigi Basso – Dal punto di vista della legittimità costituzionale, le misure relative al cd. Green Pass finora adottate (e quelle annunciate a breve) presentano alcuni profili di illegittimità difficilmente contestabili.
Il Parlamento può, con una legge ordinaria, limitare alcuni diritti costituzionali, quali quello di riunione o di libera circolazione sul territorio dello Stato: ciò che, invece, il Parlamento non può mai fare è limitare il diritto di uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini previsto dall’art. 3 della Costituzione.


Le modalità di attuazione del Green Pass previste fino ad oggi (e quelle che sono state paventate in questi giorni) violano massicciamente proprio il principio di pari dignità sociale e di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e creano distinzioni tra persone basate sulle loro condizioni personali.
Le tre condizioni stabilite (vaccino, guarigione pregressa, tampone negativo) per l’ottenimento del Green Pass integrano in realtà tre requisiti profondamente diversi ed asimmetrici, che vengono però trattati giuridicamente in modo identico, abilitando i titolari a eseguire le stesse azioni.


Il vaccino è un trattamento sanitario autorizzato in via di emergenza e soggetto a monitoraggi e verifiche periodiche ed è gratuito, con una validità di sei mesi dalla data della seconda somministrazione ( equiparando per di più senza motivo i vaccinati monodose e quelli vaccinati completamente).


Il tampone è un trattamento diagnostico a pagamento, il cui costo è a carico del soggetto richiedente, con una validità temporale di sole 48 ore, che impone quindi una ripetizione continua ed una spesa personale troppo gravosa: il requisito del tampone negativo è, dunque, di fatto, inassolvibile poiché troppo oneroso e disagevole.

L’aver contratto da non più di sei mesi un’infezione da Covid 19 è una condizione personale che chi ha pur avuto il Covid, ma in modo asintomatico o pauci sintomatico, non potrà mai dimostrare: infatti, solo chi ha avuto la malattia in modo conclamato potrà documentare l’infezione, non essendo prevista una equiparazione, per esempio, con i soggetti che presentano gli anticorpi, ma non possono documentare quando sono stati malati di Covid.


Un’ulteriore lesione del diritto di uguaglianza è poi costituita dal tema dei casi di esenzione dal vaccino per soggetti allergici, per esempio, o dei minori, che sono finiti in una zona grigia inammissibile.
Trattare casi disuguali in modo uguale è contrario alla Costituzione.


A favore di Draghi va notato, tuttavia, che la Costituzione è ormai di fatto abolita: Caporetto portò al superamento dello Stato Liberale in Italia, l’8 settembre 1943 causò la fine dello Stato Fascista, il 31 gennaio 2020, con la dichiarazione dello Stato di Emergenza per il Covid, è sostanzialmente finita la Repubblica antifascista.
Stiamo vivendo una transizione che, come tutte le transizioni, comporta una sospensione dello Stato di Diritto.

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