di Cassandra – Pierfrancesco Majorino, candidato del centro sinistra alla presidenza della Regione Lombardia prende 4 in storia, segnatamente capitolo Costituzione. Afferma, Majorino, che “Il tema autonomia di Calderoli a me non piace perché aumenta i divari nazionali e fa una cosa orrenda: la regionalizzazione della scuola pubblica italiana, l’anticamera del disegno di privatizzazione”.
Non siamo i difensori d’ufficio del ministro, ma non si possono prendere lucciole per lanterne.
Se Majorino dovesse rispondere ad un quesito epistocratico, ovvero, una domanda sulle sue competenze scolastiche, in materia di scuola sulla Carta fondamentale, sarebbe rimandato a settembre. Vediamo perché.
L’articolo 117 recita che per lo Stato, con la Riforma del Titolo V approvata nel 2001, “sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale“.
Per un agile ripasso, leggere anche qui: “L’art. 117, chiarissimo, attribuisce allo stato le norme generali sull’istruzione, pone poi l’istruzione nelle materie di legislazione concorrente affermando che su queste spetta alle regioni la potestà legislativa salvo che per i principi fondamentali”, dal pezzo di Sergio Bianchini, https://www.lanuovapadania.it/cultura/autonomia-e-scuola-nonostante-il-potere-regionale-in-veneto-e-lombardia-e-un-ministro-il-nulla-di-fatto-della-lega-per-attuare-la-devoluzione-prevista-in-costituzione/.
C’è già, l’autonomia scolastica in capo alle Regioni. Peccato le Regioni non esercitino fino in fondo questa possibilità, dato che “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.
La riforma del titolo V della Costituzione, varata nel 2001 porta la firma del Governo Amato.
Alle Regioni spetta:
- la competenza legislativa esclusiva in materia di “istruzione e formazione professionale” nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) fissati dallo Stato;
- la competenza legislativa concorrente, rispettosa cioè dei principi fondamentali fissati dallo Stato, in materia di istruzione, fatta comunque salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la competenza legislativa esclusiva nelle materie non ricomprese in
quelle espressamente indicate dall’art. 117 (diritto allo studio, formazione professionale, ecc.).
Il governo Amato II era di centrosinistra, gli allora DS, Democratici di Sinistra, avevano 7 ministri e 20 sottosegretari. Ministro all’Istruzione era Tullio De Mauro. Indipendente. Non indipendentista, caro Majorino. Majorino entra nei DS nel 1998. La riforma è del 2001. Qualcosa non torna.
Per carità, ci possono essere dei ripensamenti, ma nessuno mette in discussione che è lo Stato a fissare i principi generali dell’istruzione. Se si vuole ribaltare il Titolo V, basta presentarsi agli elettori.