Accogliendo con rispetto la decisione dei Magistrati, la Diocesi di Como esprime paterna vicinanza e piena solidarieta’ a tutte le persone e le comunita’ ecclesiali ferite in vario modo da questa dolorosa vicenda”. Lo afferma una nota della Diocesi di Como, dopo la sentenza del Tribunale vaticano che ha prosciolto due sacerdoti nel processo sui presunti abusi nel Preseminario, gestito dall’Opera don Folci che ha sede nella diocesi comasca. “La sentenza – prosegue la nota – e’ stata resa al termine di un procedimento complesso, nel quale la Diocesi di Como – animata dalla volonta’ di compiere ogni sforzo per garantire un servizio alla Verita’, alle Persone e alla Chiesa – ha offerto fin dall’inizio la piu’ ampia collaborazione, mettendo a disposizione del Promotore di Giustizia vaticano il fascicolo relativo all’indagine previa espletata dal delegato vescovile. Confidando che la chiusura del processo e il ristabilimento della giustizia potranno offrire un’autentica occasione di rinnovamento comunitario, la Diocesi di Como ringrazia tutti coloro che, sospinti da amore per la verita’, hanno contribuito all’accertamento dei fatti e invita tutti i fedeli a pregare affinche’ il Signore possa donare a ognuno di noi la forza interiore per affrontare con trasparenza ed equita’ questa non facile vicissitudine”.
I FATTI
Il tribunale vaticano presieduto ha prosciolto i due sacerdoti accusati di abusi sessuali (don Gabriele Martinelli) e di favoreggiamento (don Enrico Radice) nel preseminario Pio X, che si trovava sinora all’interno dello Stato pontificio. Il collegio presieduto da Giuseppe Pignatone ha accertato, innanzitutto, ‘i rapporti sessuali, di varia natura ed intensità’, tra l’imputato, don Martinelli, e la persona offesa, L.G., per oltre cinque anni, ma non ha trovato ‘la prova per affermare che la vittima sia stata costretta a detti rapporti dall’imputato con la contestata violenza o minaccia’. Quanto ai rapporto avvenuti nel primissimo periodo, quando la vittima aveva meno di 16 anni, è stato accertato ‘il reato di corruzione di minorenni’, che ‘è stato però dichiarato estinto per prescrizione’. Quanto a don Radice, all’epoca rettore del seminario, il tribunale ha accertato che le verifiche e gli accertamenti fatti dopo le prime denunce ‘furono svolti … in modo assolutamente superficiale’, ma il reato è prescritto; che ha falsificato la firma del suo vescovo, ma ciò non gli è servito a eludere le indagini; e che nel corso di un interrogatorio non ha dichiarato il vero, ma il codice penale glielo permette.
Va ricordato che a maggio scorso, a processo in pieno svolgimento, la sala stampa vaticana comunicò che ‘da tempo si stava studiando l’ipotesi di un trasferimento del Preseminario S. Pio X al di fuori delle Mura Vaticane, anche per favorire la vicinanza dei giovani studenti ai luoghi dove svolgono i loro studi e praticano le loro attività ricreative. In una recente Udienza, il Santo Padre Francesco ha comunicato al Rettore, Rev.do Don Angelo Magistrelli, la decisione che il Preseminario, a partire dal prossimo mese di settembre, sposti la sua sede all’esterno della Città del Vaticano, in luogo conveniente. Sua Santità non ha mancato, nell’occasione, di esprimere viva gratitudine a Don Magistrelli per l’opera compiuta in questi 75 anni dalla fondazione dell’istituzione, riconoscendo che essa conserva la sua validità educativa e chiedendo che possa continuare l’apprezzato servizio liturgico svolto dai giovani studenti nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Si tratta, dunque, di una nuova tappa della vita e dell’attività del Preseminario S. Pio X, che offrirà senz’altro ad esso nuove opportunità di crescita e di sviluppo soprattutto nell’ambito della promozione delle vocazioni al sacro ministero’. Oggi, ad ogni modo, è giunta la sentenza del processo avviato a ottobre dell’anno scorso.
Di seguito il comunicato esplicativo del tribunale vaticano.
Secondo l’accusa, basata principalmente sulle dichiarazioni della persona offesa, Gabriele Martinelli, oggi sacerdote ma all’epoca alunno del preseminario San Pio X, dal 2006 al 2012 avrebbe commesso plurimi fatti di violenza carnale e di atti di libidine ai danni di un altro alunno, L.G., di sette mesi più piccolo dell’imputato, così integrando i reati previsti e puniti dagli articoli 331, 332 e 333 del codice penale. L’approfondita istrittoria dibattimentale – durante la quale, oltre agli imputati, sono stati sentiti, nel contraddittorio tra le parti, numerosi testi ed è stata acquisita ampia documentazione, ivi compresi (per la prima volta in un giudizio penale) gli atti delle investigazioni svolte in sede canonica – ha consentito di aggiungere nuovi ed importanti elementi a quelli già emersi durante la fase dell’istruzione sommaria, tali da agevolare una valutazione più completa soprattutto in ordine alla natura dei rapporti intercorsi fra Martinelli e L.G., al loro evolversi nel tempo ed alla attendibilità delle dichirazioni in atti. All’esito, il tribunale ha stabilito che debbano ritenersi accertati i rapporti sessuali, di varia natura ed intensità, tra l’imputato e la persona offesa, effettiamente protrattisi per l’intero arco ultraquinquennale sopra indicato; viceversa, difetta la prova per affermare che la vittima sia stata costetta a detti rapporti dall’imputato con la contestata violenza o minaccia. In particolare, l’impossibilità di ritenere la costrizione della vittima provata al di là di ogni raigonevole dubbio deriva da alcune significative contraddizioni ed illogicità presenti nelle dichirazioni rese in diverse occasioni dalla vittima, da quanto emerge dai messaggi telefonici scambiati con Martinelli, e dal fatto che molti dei testi presenti nelle stesse stanze in cui, di volta in volta, avrebbero avuto luogo i rapporti sessuali hanno ripetutamente affermato di non avere mai visto o sentito nulla. Conseguentemente, Martinelli è stato dichiarato non punibile in relazione ai fatti contestati fino al 9 agosto 2008 perché era all’epoca minore degli anni 16; è stato assolto dai reati a lui contestati per il periodo successivo all’agosto 2008 per insufficienza di prove.
Al contempo, il collegio ha ritenuto che i fatti relativi al periodo dal 9 agosto 2008 al 19 marzo 2009 (data in cui anche L.G. Ha compiuto 16 anni) – come detto certamente provati nella loro materialità, difettando solo la certezza in ordine alla coartazione della vittima – integrino comunque il reato di corruzione di minorenni (art. 335 cp), che è stato però dichiarato estinto per prescrizione, maturata già nel 2014, cioè molti anni prima della presentazione della querela (18 aprile 2018) e quindi dell’inizio delle indagini’. Con la stessa sentenza è stata definita la posizione di don Enrico Radice, all’epoca dei fatti rettore del preseminario, imputato del reato di favoreggiamento in relazione a tre distinte condotte.
La prima è consistita nell’avere inviato il 3 ottobre 2013 al vescovo di Como mons. Diego Coletti, incaricato delle indagini in sede canonica sulle accuse rivolte da L.G. a Martinelli, nonché contro lo stesso Radice per la sua inerzia, una lettera nella quale aveva affermato che le dette accuse erano prive di fondamento e contraddette dai fatti, chiedendo di archiviare la pratica, come poi era in concreto avvenuto. In proposito il collegio ha rilevato che effettivamente le verifiche e gli accertamenti furono svolti dal rettore del preseminario e, ancor più, dal vescovo Colletti in modo assolutamente superficiale, senza approfondire le questioni essenziali onde giungere ad una rapida archiviazione.
Peraltro mons. Coletti è oggi gravemente malato, sicché non è stato neppure possibile sentirlo in udienza. Per quanto riguarda don Radice, in relazione a questo segmento della condotta contestatagli è stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, dato il tempo trascorso già al momento dell’inizio delle investigazioni del promotore di giustizia. Radice era poi poi imputato di favoreggiamento anche in relazione alla creazione di una lettera con cui si comunicava l’imminente ordinazione sacerdotale di Martinelli e sulla quale egli avrebbe apposto la falsa firma del vescovo di Como, mons. Coletti. In relazione a tale condotta l’imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste, in quanto essa non è risultata idonea a costituire alcun aiuto a eludere le indagini e quindi ad integrare il reato contestato. Da ultimo Radice era imputato in relazione alle dichiarazioni da lui rese il 6 settembre 2018 al promotore di giustizia su quanto a sua conoscenza, nel 2013, circa i fatti oggetto del processo, dichiarazioni ritenute dall’accusa non rispondenti al vero e funzionali ad ostacolare le investigazioni nei confronti di Martinelli. Per questo segmento della condotta l’imputato è stato dichiarato non punibile perché, deponento il vero, avrebbe esposto se stesso al rischio di incriminazione in relazione al comportamento allora tenuto: l’art. 215 cp impone anche nello Stato della Città del Vaticano il rispetto del privilegio contro l’autoincriminazione (nemo tenetur se detegere) quale principio universalamente riconosciuto dagli ordinamento giuridici moderni.