La Corte costituzionale, presieduta da Giuliano Amato, boccia nuovamente il parametro di durata della residenza con cui la Regione Friuli Venezia Giulia intende “modulare” gli incentivi per le assunzioni alle imprese in regione. Si tratta di un altro pezzo di una legge regionale del 2005, “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”, che stabilisce appunto il requisito di residenza di cinque anni per poter accedere alle misure, richiamata da un articolo della legge Omnibus del maggio 2021, contro cui l’Avvocatura dello Stato ha presentato ricorso costituzionale.
L’applicazione di questo limite di residenza in varie misure di welfare è già stato definito incostituzionale alcune volte, lasciando però la possibilità di utilizzare la durata della residenza per regolare l’entità della misura. Cosa che la Regione ha fatto, se non fosse che questa volta, sottolinea la sentenza costituzionale, si tratta di incentivi indiretti, ovvero destinati alle aziende, ma la cui entità dipende dalla durata della residenza del lavoratore disoccupato che deve essere riassorbito nel tessuto produttivo. Ciò porterebbe a una potenziale discriminazione dei lavoratori per scelta dei datori di lavoro di ottenere il massimo incentivo, generando di fatto una “preclusione all’accesso” al posto di lavoro a chi è residente da meno tempo.
Un altro problema evidenziato dalla Consulta -nella sentenza visionata dalla ‘Dire’- è legata alla intenzione manifestata dalla Regione, ovvero di “agevolare” I lavoratori residenti da più tempo, in quanto hanno maggiormente contribuito all’economia e al welfare regionale. Oltre a violare la parità dei lavoratori, scrive la sentenza, la norma di fatto sfavorisce la mobilità regionale in quanto penalizza chi, esercitando il proprio diritto di circolazione, si trasferisce da una regione in cui ha contribuito al welfare, verso un’altra in cui l’accesso al welfare gli è limitato. (fonte Dire)