La Corte costituzionale, con la sentenza numero 109 pubblicata lunedì 24 giugno, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme di cui all’art. 36 della legge della Regione Siciliana n. 2 del 2023 (Legge di stabilità regionale 2023-2025), che hanno previsto la proroga al 30 aprile 2023 del termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo (cosiddette concessioni BALNEARI ), nonché la proroga alla stessi dati del termine per la conferma, in forma telematica, dell’interesse all’utilizzo del demanio marittimo. La questione era stata promossa dal Governo, che rimproverava al legislatore siciliano di aver ecceduto dalle competenze ad esso riservate dagli articoli. 14 e 17 dello statuto di autonomia e violato l’articolo 117, primo comma, Cost., che vincola anche il legislatore regionale all’osservanza degli obblighi derivanti dall’Unione europea assunti dall’Italia.
In particolare, nel ricorso si lamentava la violazione delle previsioni dell’ articolo 12 della direttiva Bolkestein n. 2006/123/CE, nota anche come “direttiva servizi”, che impone agli Stati membri dell’UE, con efficacia diretta, di mettere a gara le concessioni demaniali in scadenza, vietando il ricorso alle proroghe automatiche ex lege. Il differimento al 30 aprile 2023 del termine di cui si tratta, secondo il Governo, “corrobora la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033”, pur avendo la legge statale n. 118 del 2022 abrogato, per incompatibilità con l’ordinamento sindacale, i commi 682 e 683 dell’art. 1 della legge numero 145 del 2018, che prolungavano la proroga fino a quella data, e nonostante le sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato numero 17 e 18 del 2021, nonché quella della Corte di giustizia dell’Unione europea 20 marzo 2023, nella causa C-348/22, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che ha ribadito la contrarietà al diritto UE dei rinnovi automatici delle concessioni aventi ad oggetto l’occupazione del demanio marittimo italiano.
In motivazione, la Corte ha sottolineato che le norme siciliane impugnate perpetuano , limitatamente al territorio della Regione Siciliana, il sistema delle proroghe automatiche delle concessioni, più volte giudicato illegittimo dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea e oggetto di disapplicazione da parte della giurisprudenza amministrativa. In tal modo, ha precisato la Corte, le norme in questione si pongono in contrasto con l’art. 12 della direttiva Bolkestein, e quindi con l’art. 117, primo comma, Costo. Nel sottolineare che il differimento dei termini previsti nelle norme impugnate dal Governo non si riferisce alla vera e propria proroga delle concessioni demaniali fino al 2033, che trova origine nella legge regionale n. 24 del 2019, ma solo alla presentazione delle domande di proroga, la Corte ha rilevato, in linea con le censure governative, che la rinnovazione anche della possibilità di presentazione delle domande “finisce con l’incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento e quindi rafforza, in contrasto con i principi del diritto UE sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo”.