Non pago per colpa del Covid? Lo Stato deve valutare le cause

9 Maggio 2020
Lettura 1 min

di Michele Campini – Il Decreto legge 18 del 17 marzo 2020 all’art. 91 recita” Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici” con l’inserimento del comma 6-bis all’art. 3 DL 23.02.2020 (L. 05.03.2020 n 13).

Il comma 6, rimasto a seguito del DL 19/2020, “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt 1218 e 1223 cc, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti” .

Gli artt. 1218 e 1223 circa l’adempimento corretto, contemplano il risarcimento del danno in capo al creditore, che non abbia ricevuto esattamente la prestazione, ciò se il debitore non prova che l’inadempimento o il ritardo dipenda da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Nel caso del comma 6 bis si legge “è valutato” e non “esclude”, pertanto si dovrà pur sempre valutare il merito delle cause che hanno indotto il debitore a divenire inadempiente (???), ogni commento sui possibili effetti, con chi oggi, per gli evidenti motivi, non ce la fa, appare del tutto superfluo.

Tuttavia, entrare nel merito dell’impedimento generato da una norma tesa ad evitare il contagio, si ritiene che il debitore non possa essere considerato responsabile dell’inadempimento ed il creditore non sia legittimato a chiedere risarcimenti, né ad applicare penali o decadenze.

D’altronde, ciò avviene applicando già di per se l ‘art 2018 cc, più chiaro, nei concetti, dei decreti di cui sopra, per quanto accennato (“è valutato” (???) mah?!). Insomma, l’art. 1218 cc meglio esprime la causa non imputabile alla volontà del debitore, rispetto al decreto, causa non imputabile in assoluto, riscontrabile per l’intera situazione emergenziale, decreti compresi, ciò per ogni negozio giuridico di qualsiasi natura. Appare evidente, che nel decreto, far sopravvivere un certo margine di discrezionalità, lascia, a parere di chi scrive, una certa perplessità; tuttavia, il codice civile, nell’art 1218 cc, offre ovviamente le garanzie necessarie in caso di inadempimento per cause non imputabili alla volontà del debitore, come avviene oggi, periodo senza dubbio emergenziale.

Avv Michele Campini

con Studio a Milano (IT) e Lugano (CH)

Photo by Nicepear Jakarta 

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