IMU turistica: altra supercazzola

22 Maggio 2020
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di Luigi Basso – Qualche giorno fa, il direttore di Libero, Pietro Senaldi, ha pubblicato una acuta intervista ad un funzionario di Palazzo Chigi, durante la quale, tra le varie informazioni rivelate, si è fatto cenno al fatto che molte norme dei vari decreti sono scritte male volutamente, per dare l’impressione di dare soldi che, nella realtà, non ci sono.


La disposizione del Decreto Rilancio sull’esenzione IMU per gli alberghi ed i fabbricati D2 e ad uso turistico sembra appartenere a questa categoria di norme: l’art. 177 prevede che “non e’ dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche’ immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu’, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita’ ivi esercitate.


Ora, normalmente il gestore di una attività ricettiva non è il proprietario dell’immobile, quindi è molto probabile che la tanto sbandierata esenzione IMU sia solo una presa in giro che avrà scarso impatto pratico.
Uno specchietto per allodole.

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