Fino al 31 dicembre 2021 il periodo che i lavoratori trascorrono in quarantena, a causa del covid, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ”e’ equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non e’ computabile ai fini del periodo di comporto”. E’ quanto prevede una bozza del decreto legge fiscale, all’esame del Consiglio dei ministri. Il costo della norma si avvicina a 1,2 miliardi di euro (1.165 mln). I datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le gestioni dell’Inps, per il periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, ”hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’Inps. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore, ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile”. Il rimborso è erogato dall’Inps, per un importo pari a 600 euro per lavoratore, previa presentazione della domanda.

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