Bonus 600 euro? Per pochi, non per tutti. Procedura Inps ferma, con coronavirus al galoppo da tempo

25 Marzo 2020
Lettura 1 min

di Michele Campini – L’Inps ha resi pubblici alcuni chiarimenti relativi alla controversa indennità di 600,00 Euro, riconosciuta ai lavoratori autonomi, partite IVA, dal Decreto governativo cd “Cura Italia”.

L’Istituto rende noto, che sta provvedendo (ancora) a mettere a disposizione degli aventi diritto, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande.

Le prime indicazioni, in una circolare.

Le indennità Covid-19 previste per il mese di marzo 2020 di Euro 600,00, non sono soggette ad imposizione fiscale. Questo l’elenco dei destinatari:

– Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi, cioè possono accedere i liberi professionisti con partita iva attiva a far tempo del 23.02.20 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla gestione separata INPS.

– Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo sempre alla data del 23.02.20 iscritti gestione separata INPS.

Ai fini dell’ottenimento del bonus, le categorie di cui sopra non devono essere titolari di altra pensione e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria (cioè tutti i professionisti iscritti alle casse di appartenenza, cioè la maggior parte dei liberi professionisti).

– Tuttavia, possono accedere i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, quindi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Anche gli ultimi citati, non devono essere titolari di altra pensione e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della gestione separata INPS.

– Lavoratori stagionali settore turismo e stabilimenti termali, ma che abbiano cessato il rapporto di lavoro tra il 01.01.19 ed il 17.03.20.

L’INPS, rende noto, inoltre, che in altra successiva circolare, valuterà le attività dei lavoratori impiegati nel settore del turismo e stabilimenti balneari. Anche questi lavoratori non devono avere altra pensione o titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

– Operai agricoli a tempo determinato, sempre con determinate caratteristiche.

– Lavoratori dello spettacolo, iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, sempre con determinate caratteristiche.

Le indennità non sono cumulabili e non riconosciute a chi percepisce reddito di cittadinanza (ovviamente).

La domanda va presentata in via telematica all’INPS, però le domande saranno disponibili, entro la fine del mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

Concludendo, indennità non per tutti (aggiungerei per pochi) e non ancora operativa, con coronavirus già operativo da tempo.

Avv Michele Campini

Studio in Milano (IT) e Lugano (CH)

Photo by Sara Kurfeß on Unsplash

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