Ministero Salute: adesso sempre tampone con sintomi sospetti

25 Settembre 2020
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 In caso di sintomi sospetti di un alunno, il pediatra o il medico di famiglia devono richiedere “tempestivamente il test diagnostico” al dipartimento di prevenzione. E’ quanto prevede l’ultima circolare del ministero della Salute, datata 24 settembre, diffusa per “fornire chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico.

Le indicazioni riguardano 4 scenari: il caso in cui un alunno ha piu’ di 37,5 di febbre o una sintomatologia compatibile a scuola; il caso in cui questo avvenga invece a casa; il caso in cui e’ un operatore scolastico ad avere febbre o altri sintomi a scuola; e infine se l’operatore scolastico accusa sintomi a casa.

In tutti questi casi viene effettuato il tampone, per il quale il documento sottolinea che “gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorita’”. In caso di positivita’, sia per gli alunni che per gli operatori, si notifica il caso al dipartimento di prevenzione che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal documento dell’Iss sulla riapertura delle scuole varato ad agosto. 

Per il rientro in comunita’ – si legge nella circolare – bisognera’ attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con un contestuale doppio negativo, cui potra’ conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento in comunita’. L’alunno/operatore scolastico rientrera’ a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunita’”.

In caso di test negativo, invece, “secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico piu’ appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunita’ dell’ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarra’ a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni” del medico. Se l’alunno o l’operatore sono conviventi di un caso accertato, verranno considerati contatti stretti e posti in quarantena.

Eventuali loro contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), invece, “non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positivita’ di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso”.

Infine, in caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il medico, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico “predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro risultati negativi”, una “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunita’”.

In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarra’ a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico “che redigera’ una attestazione che l’alunno/operatore scolastico puo’ rientrare scuola poiche’ e’ stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali”.

Photo by Medakit Ltd 

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