CURANO IL COVID CON LA CAMOMILLA

4 Maggio 2021
Lettura 7 min

di Domenico Zampelli* – L’editoriale dello scorso primo maggio scritto dall’ottimo direttore Stefania Piazzo ha fotografato l’attuale realtà del nostro Paese. Bastano due passaggi per capire: “Le file alla Caritas sono più lunghe di quelle per fare il vaccino in questi mesi” e “Sacrifici chiesti da chi non perde il posto a chi il posto lo perde”. Considerazioni giuste, condivisibili, che spingono ad una serie di riflessioni.

La crisi Covid è entrata prepotentemente nelle case degli italiani. Attaccando non solo il fisico delle persone: febbre, dolori, fiato corto si sono ben presto trasferiti anche all’aspetto economico. In molti, troppi casi le finanze familiari non reggono più l’onda d’urto della pandemia, e allora ansie e preoccupazioni per il futuro si riferiscono alla salute ma anche ai mezzi per il vivere quotidiano. E’ il momento del coraggio: da parte della politica adottando scelte capaci di sostenere l’impianto sociale partendo dalla fasce più deboli, ma anche da parte dei cittadini, che devono affrontare il momento con quella lucidità che consente ai marinai esperti di superare il mare in tempesta, senza lasciarsi prendere da sfiducia o scoraggiamento.

Attaccando decisamente la malattia, con i mezzi giusti. Cosa che invece non è accaduta con il decreto sostegni. Che senza i dovuti correttivi produrrà lo stesso effetto di una cura del Covid con la camomilla.

Prendiamo ad esempio i lavoratori autonomi. Che non possono essere considerati unitariamente, perché diversa è la modalità di percezione del reddito che concorre a determinare il fatturato. Se guardiamo a un bar o un negozio di alimentari, il sistema è adeguato: entrano meno clienti, guadagno meno, misuriamo e compensiamo. Ma per i professionisti non è così, e gli effetti sono destinati a ripercuotersi negli anni a venire. Nel 2020, infatti, il fatturato di queste categorie è diminuito solo in piccola parte. Guardiamo agli avvocati: molte cause definite nel 2019 sono state pagate nel 2020, come spesso accade, e lo dovrebbe ben sapere chi predispone i progetti di legge. L’impatto è stato ridotto all’inizio, ma va acuendosi mese dopo mese, anche per colpa dei ritardi accumulati e dei rinvii. Per molti professionisti la crisi è ora, e nei momenti che arriveranno, ma i numeri del 2020 non consentono di accedere ad alcun aiuto. Il beneficio dovrebbe allora essere indipendente da fasce di reddito, e costituire un paracadute per i prossimi mesi. Quando sarà veramente dura. Pensiamo solo alla ripresa dell’attività di notifica ed esecuzione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Alcune misure non comporterebbero grosse difficoltà. Pensiamo, sempre con riferimento agli avvocati, ai compensi per il gratuito patrocinio, che accumulano inaccettabili ritardi. Sbloccare questi pagamenti consentirebbe di rimettere in circolazione quella liquidità capace di mantenere attiva l’economia.

Ma bisogna poi, soprattutto, avere il coraggio di mettere in moto due processi, gli unici capaci di aprire ad un futuro di speranza, senza dare l’idea di pannicelli caldi.

Amnistia dei debiti

Uno spiraglio è già stato aperto lo scorso anno. Inserito dalla lettera m) dell’ art. 4-ter della legge di conversione del d.l. 137/2020, che inserisce l’articolo 14-quaterdecies nell’impianto della legge 3/2012, la norma sul sovraindebitamento a suo tempo ribattezzata “salva – suicidi”.

Analizziamone il contenuto nei tratti fondamentali, a partire dal tratto di completa novità: “Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento”. Non è per tutti, non è per sempre – infatti vi si può accedere solo per una volta – ma rappresenta quella seconda possibilità nella vita alla quale ogni essere umano ha diritto.

Naturalmente si tratta del frutto di una procedura rigorosa, condotta dall’Organismo di Composizione della Crisi, e che si chiude con un decreto: “Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione, indicando le modalita’ e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2”. In quest’ultimo caso il riferimento è ad eventuali somme che possano alimentare il patrimonio del debitore nei quattro anni successivi all’emissione del decreto.

Con dei paletti: La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.

In altre parole, tutela dei creditori nel caso giungano nuove entrate per il debitore, ma garantendone comunque un reddito di dignità, tale da consentire il soddisfacimento dei bisogni propri e della famiglia.

La decisione del giudice è impugnabile: “Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni all’ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti e il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione e’ soggetta a reclamo da presentare al tribunale; del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento”.

E’ facile peraltro prevedere che nella maggior parte dei casi la procedura si concluderà “cram down”, con i creditori – ma anche l’Amministrazione finanziaria – che si vedono costretti a “mandare giù” la decisione del giudice, nonostante siano in disaccordo. Si tratta peraltro di un istituto che sarà sempre più presente nelle aule dei tribunali, e che rappresenterà una sorta di metronomo della situazione socio economica del Paese.

E qui sorge un altro aspetto, nel quale confluiscono etica e diritto. E’ giusto eliminare del tutto i debiti di una persona, ancorchè incolpevole? La risposta è senz’altro affermativa. Filosoficamente, ma anche storicamente. Pensiamo alla remissione dei debiti legata al Giubileo ebraico, o meglio all’anno sabbatico: I prestiti erogati nel corso del settennio, con il sopraggiungere dell’anno sabbatico non sono più esigibili e si intendono estinti a vantaggio dei debitori. Una sorta di correttivo sociale presente anche nel diritto romano, nel quale alla Solutio per aes et libram si accompagnavano anche Acceptilatio e Pactum de non petendo.

Ma la storia ne è piena, fino alla modernità. Basti pensare alla moratoria sui debiti degli Stati dopo le due guerre mondiali, o alla Tertio millennio adveniente di Giovanni Paolo II, oppure ancora al magistero di papa Francesco.

Condonare il debito significa applicare al campo del diritto civile il principio dell’amnistia, quella “dimenticanza” che nel diritto penale comporta l’estinzione del reato, nella prospettiva di opportunità contingente e pacificazione sociale. Come anche nell’esempio della grazia, provvedimento di clemenza individuale. C’è apparente disparità di trattamento fra debitori nei confronti della società civile, ma la meritevolezza di chi pur è colpevole funge da discrimine. Lo stesso dovrebbe animare la nuova dimensione della procedura di composizione di sovraindebitamento: un’amnistia dei debiti.

Per un nuovo welfare

Ma non è tutto. Bisogna lavorare anche per la realizzazione di un nuovo welfare, capace di assicurare ad ogni cittadino una vita sociale piena e dignitosa.

E’ del tutto evidente che, se si vuole rafforzare l’edificio sociale, bisogna partire rinforzando le fondamenta, rendendole capaci di sostenere il peso di questo tempo.

E’ giusto che il lavoro produca reddito e ricchezza, quale corrispettivo ad impegno e sacrificio. Ma i ricavi, provenienti da qualsiasi attività, dovrebbero poggiare su una base comune uguale per tutti, capace di garantire assistenza e dignità, riducendo le disuguaglianze, tanto più pericolose quanto più accentuate.

E qui dobbiamo richiamare una tipologia di provvedimento alla quale ci siamo abituati nell’ultimo periodo, il DPCM. In questo caso risalente al 29 agosto 2016, che stabilisce un quantitativo minimo vitale di acqua, pari a 50 litri giornalieri pro capite, per gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, recependo l’indicazione dell’OMS contenuta nel documento della Division for sustainable development «Rio 2012 issue briefs-water». Ecco, si tratta di mettere in campo il coraggio, estendendo il beneficio del quantitativo minimo garantito a tutti i cittadini ed allargandolo anche alle utenze elettriche e del gas. Magari compensando i costi con un aumento per le soglie successive, ma intanto ottenendo il risultato più importante: nessun cittadino al freddo, nessuno senza luce o senza acqua. Ricordando una frase attribuita ad Enrico Berlinguer: “Finchè tutti non avranno il necessario, nessuno dovrebbe avere il superfluo”.

Conclusioni

Questo, anche questo avrebbe dovuto essere il Decreto Sostegni. La speranza è che lo possa diventare in sede di conversione.

Qui solo alcune riflessioni, sulle quale si dovrà necessariamente ritornare.

Se cerchiamo di immaginare una completa e rigorosa applicazione sia della nuova procedura di sovrindebitamento che del rinnovato sistema di welfare subito emerge l’estrema difficoltà di una messa in pratica. Questo perché nessuno presta del denaro sapendo che forse non gli verrà restituito, perché in molti che hanno sempre pagato regolarmente le tasse potrebbero trovare ingiusto un atto di clemenza verso un debitore. Perché qualcuno potrebbe storcere il naso al pensiero di pagare un po’ di più sulle utenze pur di garantire un minimo per tutti.

Sì, forse è un’utopia. Però utopia non equivale a “impossibile”, ma a “possibile”. Qui la sfida. Le utopie orientate al bene ci sono sempre state e ci saranno sempre, capaci come sono di aiutare la costruzione di una società oggi improbabile o addirittura impossibile, immaginandola come domani possibile, o addirittura probabile.

Abbiamo tutti bisogno, allora, di guardare verso il futuro con gli occhi di quell’ottimismo che ci fa vedere il domani migliore dell’oggi, nonostante molti segni dell’oggi sembrano indicare chiaramente il contrario. E sapere vedere un domani migliore fa venire la voglia di costruirlo.

Domenico Zampelli





Avvocato, consulente legale di enti locali, istituti di credito ed associazioni, esperto in materia di diritti umani.
Consulente giuridico di: Seat Pagine Gialle SPA, CRIF SPA, Curia Arcivescovile di Benevento, Conservatorio di Musica Nicola Sala di Benevento, ACLI provinciali Benevento.
Collaboratore cattedra Diritto Processuale Amministrativo Università del Sannio.
Collaboratore cattedra Storia del Diritto Italiano Università di Salerno.
Vicepresidente provinciale ACLI Benevento.
Giornalista pubblicista, con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con IL MATTINO (redazioni Avellino, Benevento, Caserta).
Laurea in Giurisprudenza Università degli Studi Napoli Federico II.
Perfezionato in Comunicazione Pubblica presso la Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale

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